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LEGNANO > I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili

IMPORTANTE NOVITA' ICI a decorrere dall'anno 2008

ABOLIZIONE DELL'ICI PER ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE ED IMMOBILI ASSIMILATI

A decorrere dall'anno 2008 sono escluse dall'ICI:

● le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate in categoria catastale A1 A8 A9) adibite ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il contribuente ha, salvo prova contraria, la residenza anagrafica

● le pertinenze dell'abitazione principale, come sopra definita, intendendosi per tali i garage, box, posti auto, cantine, ecc. , purché ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è situata l'abitazione principale

● le unità immobiliari ad uso abitativo (purché non di categoria A1 A8 A9) concesse dal possessore in comodato o uso gratuito a parenti fino al 2° grado che nelle stesse stabiliscono la propria residenza anagrafica (l'esclusione è valida a condizione di avere presentato apposita istanza al Comune di Legnano).
ATTENZIONE: l'esenzione ICI non compete agli affini entro il 2° grado (suocero/a, genero, nuora, cognati) , i quali restano soggetti all'aliquota del 4,9 per mille, senza detrazione (vedi Risoluzione Ministero dell'Economia n. 1 del 4/3/2009). L'agevolazione è valida a condizione di aver presentato apposita istanza al Comune di Legnano

● le unità immobiliari (purché non di categoria A1 A8 A9) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che in tale immobile l'anziano o il disabile avesse avuto la residenza prima del ricovero, e che lo stesso non risulti locato o altrimenti utilizzato (l'esclusione è valida a condizione di avere presentato apposita istanza al Comune di Legnano)

● l'unità immobiliare (purché non di categoria A1 A8 A9) del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nel medesimo Comune ove è ubicata la casa coniugale

L' Imposta Comunale sugli Immobili è dovuta:

  • dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato;
  • dai titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;
  • dal locatario nei contratti di leasing;
  • dal concessionario nel caso di concessione su area demaniale.

Si fa presente che costituisce diritto reale di abitazione il diritto spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art.540 del Codice Civile e quello spettante al coniuge separato per sentenza o convenzionalmente sulla casa adibita a residenza familiare.

DOVE CHIEDERE INFORMAZIONI
Ufficio Tributi - Piazza S. Magno
tel. 0331/471.271 - 471.310
fax 0331/471.367
e-mail: info.tributi@legnano.org - serv.tributi@legnano.org
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30.

Il servizio consiste nel:

  • ritirare le dichiarazioni ICI relative al periodo d'imposta precedente;
  • fornire le informazioni utili alla predisposizione della dichiarazione (senza compilazione diretta delmodello) e al versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso per gli immobili situati esclusivamente nel territorio del Comune di Legnano (senza compilazione diretta dei bollettini di versamento).

I C I 2009 Si rende noto che le informazioni concernenti le modalità di applicazione del tributo, il regolamento, la modulistica ed, in particolare, la dichiarazione e il calcolo ICI sono scaricabili dal sito internet del Comune di Legnano www.legnano.org cliccando sull'icona ICI 2009.

E' inoltre a disposizione per i cittadini un apposito CALL CENTER al n. tel. 199187077 che fornisce informazioni concernenti le modalità di riscossione del tributo.Il call center è operativo: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:00 il sabato dalle 8:00 alle 12:00

Informazioni, regolamento e modulistica sono scaricabili dal sito del Comune www.legnano.org area informativa: TRIBUTI.

QUANDO PAGARE

Acconto: fino al 16 giugno 2009
Saldo: dal 1 al 16 dicembre 2009
oppure, se preferisce, può pagare barrando entrambe le caselle SALDO e ACCONTO in unica soluzione entro il 16 giugno 2009

Se la situazione immobiliare non è variata rispetto all'anno scorso LE ALIQUOTE SONO UGUALI ALL'ANNO 2008
con l'unica avvertenza che l'importo finale deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

DOVE E COME PAGARE
Utilizzando gli allegati BOLLETTINI POSTALI
C/C/P n ° 62719760
intestati ad
AMGA LEGNANO SPA GESTIONE ICI
Presso gli Uffici Postali
o con CONTANTI, ASSEGNI e BANCOMAT senza addebito di commissioni aggiuntive presso ilPunto Amga
Corso Garibaldi 71
20025 Legnano (MI)
Aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 12.30. - Apertura straordinaria nelle settimane di scadenza annuale ICI, dal 01/06 al 16/06 e dal 01/12 al 16/12.

Utilizzando la CARTA DI CREDITO solo circuito VISA
Direttamente ON-LINE collegandosi al sito www.amga.it accedendo alla sezionePagamenti On-Line.

Utilizzando il MODELLO F24 presso gli SPORTELLI POSTALI o BANCARI senza addebito di commissioni

F24

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto per l'intero anno risulta inferiore ad euro 2,00.

 

ALIQUOTE ANNO 2009
Le aliquote I.C.I. applicate dal Comune di Legnano relativamente all'anno 2009 sono le seguenti:

  • ALIQUOTA ORDINARIA: 5,5 per mille
  • ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 4,9 per mille
  • IMMOBILI CONCESSI in LOCAZIONE a TITOLO di ABITAZIONE PRINCIPALE: 4,0 per mille
    Art. 11 reg. ICI (c.d. affitti convenzionati ex art .2, c. 3 e 4 L. 431/98) stipulati fino al 31.12.2005
  • IMMOBILI CONCESSI in LOCAZIONE a TITOLO di ABITAZIONE PRINCIPALE: 3,0 per mille
    Art. 11 reg. ICI (c.d. affitti convenzionati ex art .2, c.3 e 4 L. 431/98) stipulati dal 01.01.2006

DETRAZIONE ANNO 2009
Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) del contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, spetta una detrazione dell'imposta pari a: € 103,29 annue

ULTERIORI AGEVOLAZIONI
Maggior detrazione d'imposta
La detrazione d'imposta spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è elevata ad euro 258,23 a favore dei soggetti passivi d'imposta, qualora nel nucleo familiare (inteso anagraficamente come risulta nello stato di famiglia) vi sia la presenza di:

  • soggetti minori con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (L.289/90);
  • soggetti minori invalidi con totale e permanente invalidità lavorativa al 100% e: con l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80).

Abitazioni concesse in comodato o in uso gratuito a parenti

Alle abitazioni concesse dal proprietario in comodato o in uso gratuito a parenti o ad affini fino al secondo grado, che nelle stesse stabiliscono la propria residenza, si applica l'aliquota stabilita per l'abitazione principale (4,9 per mille). Non compete, però, la detrazione di euro 103,29.

Anziani o disabili ricoverati in casa di riposo
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione sia dell'aliquota del 4,9 per mille stabilita per l'abitazione principale, sia della detrazione di euro 103,29, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che in tale immobile l'anziano o il disabile aveva la residenza prima del ricovero in istituto e che lo stesso non risulti locato o altrimenti utilizzato.

I soggetti interessati ad una delle agevolazioni sopra elencate dovranno, pena l'esclusione del diritto, presentare al Comune di Legnano, Servizio Tributi - Piazza San Magno, apposita istanza su modello predisposto dall'ufficio, disponibile anche sul sito internet www.legnano.org.

Non sono tenuti alla presentazione dell'istanza coloro che abbiano già provveduto negli anni precedenti e le cui situazioni corrispondono per l'anno 2009 ai requisiti sopra individuati.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
La legge (art. 13 D.Lgs. 18/12/97, n. 472, e succ. mod.) consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente, nei termini sotto indicati, le violazioni connesse al pagamento dell'ICI mediante il c.d. "ravvedimento operoso".

Questo istituto comporta riduzioni automatiche delle sanzioni applicabili (2,5% oppure 3% anziché 30%).

In caso di tardivo versamento:
- se viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla scadenza prevista si deve versare, unitamente all'imposta dovuta, la sanzione del 2,5% (anziché 30%) e gli interessi nella misura del 3% annuo, calcolato a giorni;
- se viene eseguito entro 1 ANNO dal termine previsto occorre versare, unitamente all'imposta dovuta, la sanzione del 3% (anziché 30%) e gli interessi nella misura del 3% annuo, calcolato a giorni;

Per potersi avvalere del "ravvedimento operoso" occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Il pagamento va effettuato utilizzando lo stesso bollettino postale previsto per i versamenti ordinari, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il modulo per il versamento va compilato, in tutte le sue parti, con l' avvertenza che nelle caselline dedicate alle voci terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazioni principali e altri fabbricati devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi. La somma che si va a versare deve, invece, comprendere, oltre all'imposta, la sanzione e gli interessi. Si ricorda inoltre che nel bollettino di versamento ICI occorre barrare anche l'apposita casella "RAVVEDIMENTO".

Il pagamento può essere effettuato anche tramite Modello F24. In tal caso occorre barrare la casella "Ravv." e utilizzare i seguenti codici tributo:

  • 3901 - ICI per l'abitazione principale
  • 3902 - ICI per i terreni agricoli
  • 3903 - ICI per le aree fabbricabili
  • 3904 - ICI per gli altri fabbricati
  • 3906 - ICI interessi
  • 3907 - ICI sanzioni

OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO IN ACCONTO PER L'ANNO 2009
Il contribuente che non provvede ad effettuare il pagamento dell'ICI alla scadenza del 16 giugno, ha la possibilità di sanare l'omissione o il parziale versamento effettuando entro:

  • il 16 luglio il versamento dell'imposta ancora dovuta in ACCONTO, maggiorato di una sanzione ridotta pari al 2,5% del medesimo importo; maggiorato altresì dei relativi interessi al tasso legale (3% annuo), con maturazione giorno per giorno, computati dal 17 giugno fino alla data di versamento;
  • il 30 giugno (ovvero entro il 31 luglio se il contribuente si avvale della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno precedente in via TELEMATICA) il versamento cumulativo dell'imposta ancora dovuta in ACCONTO, maggiorato di una sanzione ridotta pari al 3% del predetto importo; maggiorato altresì dei relativi interessi al tasso legale (3% annuo), con maturazione giorno per giorno, computati dal 17 giugno fino alla data di versamento.

OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO A SALDO PER L'ANNO 2009
Il contribuente che non provvede ad effettuare il pagamento dell'ICI alla scadenza del 16 dicembre , ha la possibilità di sanare l'omissione o il parziale versamento effettuando entro:

  • il 16 gennaio dell'anno successivo il versamento dell'imposta ancora dovuta a SALDO, maggiorato di una sanzione ridotta pari al 2,5% del medesimo importo; maggiorato altresì dei relativi interessi al tasso legale (3% annuo), con maturazione giorno per giorno, computati dal 17 dicembre fino alla data di versamento;
  • il 30 giugno dell'anno successivo (ovvero entro il 31 luglio dell'anno successivo se il contribuente si avvale della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno in corso in via TELEMATICA) il versamento cumulativo dell'imposta ancora dovuta in ACCONTO, maggiorato di una sanzione ridotta pari al 3% del predetto importo; maggiorato altresì dei relativi interessi al tasso legale (35% annuo), con maturazione giorno per giorno, computati dal 17 dicembre fino alla data di versamento.

In caso di utilizzo del Modello F24 per compensazione del credito IRPEG con il debito ICI, si riporta a titolo esemplificativo, stralcio del Modello di Dichiarazione 730 e delle istruzioni, rimandando per approfondimenti al sito www.agenziaentrate.it.

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