PARABIAGO > I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili
IMPORTANTE NOVITA' a decorrere dall'anno 2008
ABOLIZIONE DELL'ICI PER ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE ED IMMOBILI ASSIMILATIA decorrere dall'anno 2008 sono escluse dall'ICI:
● le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate in categoria catastale A1, A8 ed A9) adibite ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il contribuente ha, salvo prova contraria, la residenza anagrafica
● le pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi per tali garage, box, posti auto, cantine, ecc. , purché ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è situata l'abitazione principale
● le unità immobiliari ad uso abitativo (purché non di categoria A1 A8 A9) concesse dal possessore in comodato o uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori o figli) che nelle stesse stabiliscono la propria residenza anagrafica (l'esclusione è valida a condizione di presentare dichiarazione ICI corredata da apposita autocertificazione al Comune di Parabiago)
● le unità immobiliari (purché non di categoria A1 A8 A9) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che in tale immobile l'anziano o il disabile avesse la residenza prima del ricovero, e che lo stesso non risulti locato o altrimenti utilizzato (l'esclusione è valida a condizione di presentare dichiarazione ICI corredata da apposita autocertificazione al Comune di Parabiago)
● l'unità immobiliare (purché non di categoria A1 A8 A9) del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nel medesimo Comune ove è ubicata la casa coniugale
L' Imposta Comunale sugli Immobili è dovuta:
- dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato;
- dai titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;
- dal locatario nei contratti di leasing;
- dal concessionario nel caso di concessione su area demaniale.
Si fa presente che costituisce diritto reale di abitazione il diritto spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art.540 del Codice Civile e quello spettante al coniuge separato per sentenza o convenzionalmente sulla casa adibita a residenza familiare.
DOVE CHIEDERE INFORMAZIONI
Ufficio Tributi - Palazzo Municipale - Piazza della Vittoria, 7
tel. 0331/406045 - 406027-406026
ORARI:
il lunedì dalle 9,00 alle 12,15 e dalle 16,45 alle 18,15
dal martedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,15
Il servizio consiste nel:
- ritirare le dichiarazioni ICI relative al periodo d'imposta precedente;
- fornire le informazioni utili alla predisposizione della dichiarazione (senza compilazione diretta del modello) e alle modalità di versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso per gli immobili situati esclusivamente nel territorio del Comune di Parabiago.
Si rende noto che le informazioni relative alle modalità di applicazione del tributo, il regolamento, la modulistica ed, in particolare, la "dichiarazione ICI" sono scaricabili dal sito internet del Comune di Parabiago www.comune.parabiago.mi.it.
E' inoltre a disposizione per i cittadini un apposito CALL CENTER al n. tel. 199187077 che fornisce informazioni concernenti le modalità di riscossione del tributo. Il call center è operativo:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:00
il sabato dalle 8:00 alle 12:00
QUANDO PAGARE
Acconto: entro il 16 giugno 2009
Saldo: dal 1 al 16 dicembre 2009
oppure, se preferisce, può pagare barrando entrambe le caselle SALDO e ACCONTO in unica soluzione entro il 16 giugno 2009
Se la situazione immobiliare (es. immobili - percentuale di proprietà - periodo di possesso - abitazione principale - etc.) non è variata rispetto all'anno scorso
GLI IMPORTI DA VERSARE SONO UGUALI A QUELLI VERSATI NEL 2007.
DOVE E COME PAGARE
- Utilizzando gli allegati BOLLETTINI POSTALI
C/C/P n ° 62719760
intestati ad ICI COMUNE DI PARABIAGO - presso gli Uffici Postali
- con BANCOMAT senza addebito di commissioni aggiuntive presso il

di Viale Marconi 24 - Parabiago
Aperto al pubblico nei 20 gg. antecedenti ogni scadenza. - con CONTANTI, ASSEGNI e BANCOMAT senza addebito di commissioni aggiuntive presso il

di C.so Garibaldi 71 - Legnano
Aperto al pubblico lunedì e mercoledì dalle ore 08,30 alle ore 12,30. - presso gli Sportelli Bancari Convenzionati in Parabiago.
Utilizzando la CARTA DI CREDITO solo circuito VISA
Direttamente ON-LINE collegandosi al sito www.amga.it accedendo alla sezionePagamenti On-Line.
Utilizzando il MODELLO F24
presso gli SPORTELLI POSTALI o BANCARI senza addebito di commissioni

Per informazioni e per la possibilità di utilizzare eventuali crediti IRPEF in compensazione con l'ICI dovuta, è possibile consultare il sito Internet www.agenziaentrate.it oppure il sito www.amga.it alla sezione Servizio Tributi
Il codice del Comune di Parabiago da utilizzare nel mod. F24 è il seguente: G324.
MODALITA' DI APPLICAZIONE
L'imposta deve essere pagata dal proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati . Se sugli immobili sussistono dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione saranno i beneficiari del diritto a dover effettuare il versamento.
Abitazione principale
L'abitazione principale è l'unità immobiliare (alloggio) dove il contribuente ha, salvo prova contraria, la propria residenza anagrafica (Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 comma 173 lett. b).
Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale in Italia, a condizione che non risulti locata, o data in uso a terzi.
Sono equiparate alle abitazioni principali le pertinenze (garage o box o posto auto, soffitta, cantina, ecc.), anche se distintamente iscritte a Catasto, destinate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale.
Detrazioni
La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione per abitazione principale.
Se l'alloggio è adibito ad abitazione principale da più contribuenti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali (non è proporzionale alla quota di proprietà).
Se l'ammontare della detrazione di imposta per l'abitazione principale risulta superiore all'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte residua può essere dedotta dall'imposta dovuta per le pertinenze.
Attenzione! Si ricorda che a decorrere dal 1997 le rendite catastali dei fabbricati debbono essere rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali dei terreni agricoli del 25 per cento.
Dichiarazione ICI
Nel caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente riguardanti acquisti, vendite, cambi di destinazione, residenza, ecc., il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione sugli appositi moduli, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Versamenti
Il versamento può essere effettuato in due rate nei seguenti termini:
acconto: 50% dell'imposta dovuta, calcolata con le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente , entro il 16.06.2009.
saldo: imposta dovuta per l'intero anno, calcolata con aliquote e detrazione dell'anno in corso, dedotta la somma pagata in acconto, da versare dal 1 al 16 dicembre 2009.
Oppure in un'unica soluzione: 100% dell'imposta dovuta per l'intero anno entro il 16.06.2009 .
I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1 c. 166 Legge 27.12.06, n. 296).
Non vanno effettuati versamenti per i quali l'imposta complessivamente dovuta (acconto + saldo) risulta inferiore ad € 5,00.
ALIQUOTE ANNO 2009
Le aliquote I.C.I. applicate dal Comune di Parabiago relativamente all'anno 2008 sono state fissate con deliberazione del C.C. come segue:
- ALIQUOTA ORDINARIA: 5,0 per mille
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 5,0 per mille
- IMMOBILI CONCESSI IN AFFITTO CONVENZIONATO EX ART. 2, C. 3 E 4 L. 431/98 A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE STIPULATI FINO AL 31.12.2006: 4,0 per mille
DETRAZIONE ANNO 2009
Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la possieda a titolo di proprietà ovvero di diritto reale d'usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dell'imposta pari a:€ 111,04 annue.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
La legge (art. 13 D.Lgs. 18/12/97, n. 472, e succ. mod.) consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente, nei termini sotto indicati, le violazioni connesse al pagamento dell'ICI mediante il c.d. "ravvedimento operoso".
Questo istituto comporta riduzioni automatiche delle sanzioni applicabili (2,5% oppure 3% anziché 30%).
In caso di tardivo versamento:
- se viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla scadenza prevista si deve versare, unitamente all'imposta dovuta, la sanzione del 2,5% (anziché 30%) e gli interessi nella misura del 3% annuo, calcolato a giorni;
- se viene eseguito entro 1 ANNO dal termine previsto occorre versare, unitamente all'imposta dovuta, la sanzione del 3% (anziché 30%) e gli interessi nella misura del 3% annuo, calcolato a giorni;
Per potersi avvalere del "ravvedimento operoso" occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Il pagamento va effettuato utilizzando lo stesso bollettino postale previsto per i versamenti ordinari, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il modulo per il versamento va compilato, in tutte le sue parti, con l' avvertenza che nelle caselline dedicate alle voci terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazioni principali e altri fabbricati devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi. La somma che si va a versare deve, invece, comprendere, oltre all'imposta, la sanzione e gli interessi. Si ricorda inoltre che nel bollettino di versamento ICI occorre barrare anche l'apposita casella "RAVVEDIMENTO".
Il pagamento può essere effettuato anche tramite Modello F24. In tal caso occorre barrare la casella "Ravv." e utilizzare i seguenti codici tributo:
- 3901 - ICI per l'abitazione principale
- 3902 - ICI per i terreni agricoli
- 3903 - ICI per le aree fabbricabili
- 3904 - ICI per gli altri fabbricati
- 3906 - ICI interessi
- 3907 - ICI sanzioni
OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO IN ACCONTO PER L'ANNO 2009
Il contribuente che non provvede ad effettuare il pagamento dell'ICI alla scadenza del 16 giugno, ha la possibilità di sanare l'omissione o il parziale versamento effettuando entro:
- il 16 luglio il versamento dell'imposta ancora dovuta in ACCONTO, maggiorato di una sanzione ridotta pari al 2,5% del medesimo importo; maggiorato altresì dei relativi interessi al tasso legale (3% annuo), con maturazione giorno per giorno, computati dal 17 giugno fino alla data di versamento;
- il 30 giugno (ovvero entro il 31 luglio se il contribuente si avvale della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno precedente in via TELEMATICA) il versamento cumulativo dell'imposta ancora dovuta in ACCONTO, maggiorato di una sanzione ridotta pari al 3% del predetto importo; maggiorato altresì dei relativi interessi al tasso legale (3% annuo), con maturazione giorno per giorno, computati dal 17 giugno fino alla data di versamento.
OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO A SALDO PER L'ANNO 2009
Il contribuente che non provvede ad effettuare il pagamento dell'ICI alla scadenza del 16 dicembre , ha la possibilità di sanare l'omissione o il parziale versamento effettuando entro:
- il 16 gennaio dell'anno successivo il versamento dell'imposta ancora dovuta a SALDO, maggiorato di una sanzione ridotta pari al 2,5% del medesimo importo; maggiorato altresì dei relativi interessi al tasso legale (3% annuo), con maturazione giorno per giorno, computati dal 17 dicembre fino alla data di versamento;
- il 30 giugno dell'anno successivo (ovvero entro il 31 luglio dell'anno successivo se il contribuente si avvale della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno in corso in via TELEMATICA) il versamento cumulativo dell'imposta ancora dovuta in ACCONTO, maggiorato di una sanzione ridotta pari al 3% del predetto importo; maggiorato altresì dei relativi interessi al tasso legale (35% annuo), con maturazione giorno per giorno, computati dal 17 dicembre fino alla data di versamento.
In caso di utilizzo del Modello F24 per compensazione del credito IRPEG con il debito ICI, si riporta a titolo esemplificativo, stralcio del Modello di Dichiarazione 730 e delle istruzioni, rimandando per approfondimenti al sito www.agenziaentrate.it.






