Standard di Qualità Specifici Generali

1. RQTT

L’Allegato A alla Deliberazione 346/2023/R/tlr (come integrato e aggiornato da successivi provvedimenti) “REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO” (RQTT) prevede:

  • All’art. 19 i seguenti livelli generali di qualità tecnica

  • All’art. 20 i seguenti livelli specifici di qualità tecnica

  • all’art. 23 i casi di indennizzo automatico, come meglio di seguito specificato:

    • art. 23.1 → In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all’Articolo 20, l’esercente corrisponde all’utente, in occasione della prima bolletta utile, un indennizzo automatico base calcolato mediante la formula:

Ibase=min{K * Pcontr; Imax}, dove:

  • K è il coefficiente che indica l’entità dell’indennizzo base specifico alla potenza dell’utente, pari a 0,5 euro/kW

  • Pcontr è la potenza contrattuale dell’utente interessato dal mancato rispetto dello standard di qualità, espressa in kW

  • Imax è il cap applicato all’indennizzo automatico base, pari a 600 euro

  • art. 23.2 → Gli indennizzi automatici base di cui al comma 23.1 sono crescenti in relazione al ritardo nel riavvio della fornitura del servizio al singolo utente, come indicato di seguito:

    1. è corrisposto l’indennizzo automatico base se il riavvio del servizio avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard

    2. è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base se il riavvio del servizio avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo

    3. è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base se il riavvio del servizio avviene oltre un tempo triplo dello standard

  • Con specifico riferimento all’anno 2024:

    • Standard generali → AMGA Legnano ha avuto una percentuale di rispetto pari al 100%

    • Standard specifici → AMGA Legnano ha sempre rispettato lo standard indicato, senza alcuna corresponsione di indennizzo automatico



 

2. RQTT

L’Allegato A alla Deliberazione 478/2020/R/tlr (come integrato e aggiornato da successivi provvedimenti) “REGOLAZIONE DELLAMISURA NEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 1° GENNAIO 2022 – 31 DICEMBRE 2025” (TIMT) prevede:

  • all’art. 18 i seguenti standard specifici di qualità del servizio di telecalore inerenti alla misura

  • all’art. 20 i casi di indennizzo automatico, come meglio di seguito specificato:

    • Art. 20.1 → In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all’Articolo 18, l’esercente corrisponde all’utente, in occasione del primo documento di fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a:

      1. trenta (30) euro, per prestazioni richieste da utenti di minori dimensioni;

      2. settanta (70) euro, per prestazioni richieste da utenti di medie dimensioni

    • Art. 20.2 → Gli indennizzi automatici base di cui al comma 20.1 sono crescenti in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

      1. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base

      2. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base

      3. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base

  • Con specifico riferimento all’anno 2024:

    • Standard specifici → AMGA Legnano ha sempre rispettato lo standard indicato, senza alcuna corresponsione di indennizzo automatico



 

3. RQCT

L’Allegato A alla Deliberazione 526/2021/R/tlr (come integrato e aggiornato da successivi provvedimenti) “REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DITELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 1° GENNAIO 2022 - 31 DICEMBRE 2025” (RQCT) prevede:

  • all’art. 21 i seguenti standard generali di qualità commerciale



 

  • all’art. 20 i seguenti standard specifici di qualità commerciale

  • all’art. 24 i casi di indennizzo automatico, come meglio di seguito specificato:

    • art. 24.1 → In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all’Articolo 20, l’esercente corrisponde all’utente, in occasione della prima bolletta utile, un indennizzo automatico base pari a:

      1. trenta (30) euro, nel caso di risposta motivata a reclamo scritto di un utente di minori e di medie dimensioni e per gli altri standard specifici di qualità commerciale di cui all’Articolo 20, per prestazioni richieste da utenti di minori dimensioni

      2. settanta (70) euro per prestazioni, diverse dalla risposta motivata a reclamo scritto dell’utente, richieste da utenti di medie dimensioni

    • art. 24.2 → Gli indennizzi automatici base di cui al comma 24.1 sono crescenti in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

      1. è corrisposto l’indennizzo automatico base se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, entro 45 giorni solari dal termine ultimo concordato per l’esecuzione della prestazione

      2. è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, oltre i 45 giorni solari ma entro 90 giorni solari dal termine ultimo concordato per l’esecuzione della prestazione;

      3. è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, oltre i 90 giorni solari dal termine ultimo concordato per l’esecuzione della prestazione

  • Con specifico riferimento all’anno 2024:

    • Standard generali → AMGA Legnano ha avuto una percentuale di rispetto pari al 90%

    • Standard specifici → su n. 37 reclami, non ha rispettato lo standard specifico in n. 23 casi, che hanno prodotto n. 23 indennizzi automatici